Con la sentenza n. 3452 del 2024, risolvendo la questione interpretativa sollevata con rinvio pregiudiziale dal Tribunale di Roma, le Sezioni unite escludono che la mediazione civile e commerciale costituisca condizione di procedibilita` delle domande riconvenzionali rientranti nelle materie elencate dall’art. 5, comma 1º, d. legis. n. 28 del 2010, quando un tentativo di conciliazione si sia gia` svolto sulla domanda introduttiva. Il Supremo Collegio, peraltro, ritiene la stessa soluzione applicabile anche a tutte le altre domande eventualmente proposte nel corso del processo. La sentenza n. 3452 del 2024, nonostante una motivazione a tratti sovrabbondante, risulta condivisibile.

Mediazione obbligatoria e domande proposte in itinere litis

Leonardo Luca Pastore
Primo
Writing – Original Draft Preparation
2024-01-01

Abstract

Con la sentenza n. 3452 del 2024, risolvendo la questione interpretativa sollevata con rinvio pregiudiziale dal Tribunale di Roma, le Sezioni unite escludono che la mediazione civile e commerciale costituisca condizione di procedibilita` delle domande riconvenzionali rientranti nelle materie elencate dall’art. 5, comma 1º, d. legis. n. 28 del 2010, quando un tentativo di conciliazione si sia gia` svolto sulla domanda introduttiva. Il Supremo Collegio, peraltro, ritiene la stessa soluzione applicabile anche a tutte le altre domande eventualmente proposte nel corso del processo. La sentenza n. 3452 del 2024, nonostante una motivazione a tratti sovrabbondante, risulta condivisibile.
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11390/1315584
Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact