La Corte di giustizia dell'Unione europea è nuovamente intervenuta in tema di "circostanze eccezionali" ai sensi dell'art. 5, §3, del reg. (CE) n. 261/2004. In seguito a una duplice adizione in via pregiudiziale, la Corte lussemburghese è stata chiamata a verificare se un guasto tecnico derivante da un vizio occulto di progettazione rivelato dal costruttore possa integrare la nozione di "circostanza eccezionale" ex art. 5, §3, del reg. (CE) n. 261/2004 e, pertanto, liberare il vettore dall'obbligo di versamento della compensazione pecuniaria di cui all'art. 7 del medesimo regolamento. I giudici unionali hanno poi approfondito il concetto di "tutte le misure del caso" ai sensi del considerando 14 e dell'art. 5 §3 del reg. (CE) n. 261/2004.
Il vizio occulto di progettazione quale "circostanza eccezionale" ai sensi del regolamento (CE) n. 261/2004
Milillo, Giandomenico
2025-01-01
Abstract
La Corte di giustizia dell'Unione europea è nuovamente intervenuta in tema di "circostanze eccezionali" ai sensi dell'art. 5, §3, del reg. (CE) n. 261/2004. In seguito a una duplice adizione in via pregiudiziale, la Corte lussemburghese è stata chiamata a verificare se un guasto tecnico derivante da un vizio occulto di progettazione rivelato dal costruttore possa integrare la nozione di "circostanza eccezionale" ex art. 5, §3, del reg. (CE) n. 261/2004 e, pertanto, liberare il vettore dall'obbligo di versamento della compensazione pecuniaria di cui all'art. 7 del medesimo regolamento. I giudici unionali hanno poi approfondito il concetto di "tutte le misure del caso" ai sensi del considerando 14 e dell'art. 5 §3 del reg. (CE) n. 261/2004.| File | Dimensione | Formato | |
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Descrizione: La Corte di giustizia dell’Unione europea è nuovamente intervenuta in tema di “circostanze eccezionali” ai sensi dell’art. 5, §3, del reg. (CE) n. 261/2004. In seguito a una duplice adizione in via pregiudiziale, la Corte lussemburghese è stata chiamata a verificare se un guasto tecnico derivante da un vizio occulto di progettazione rivelato dal costruttore possa integrare la nozione di “circostanza eccezionale” ex art. 5, §3, del reg. (CE) n. 261/2004 e, pertanto, liberare il vettore dall’obbligo di versamento della compensazione pecuniaria di cui all’art. 7 del medesimo regolamento. I giudici unionali hanno poi approfondito il concetto di “tutte le misure del caso” ai sensi del considerando 14 e dell’art. 5 §3 del reg. (CE) n. 261/2004.
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