Il contributo analizza la sentenza della Corte di cassazione, Sezioni Unite civili, n. 23093 del 2025, che ha ritenuto ammissibile l’atto unilaterale di rinuncia alla proprietà immobiliare in assenza di una esplicita disposizione di legge che lo autorizzi o lo vieti. Il contributo si sofferma sul significato della clausola costituzionale della funzione sociale e ragiona della riserva di legge dell’art. 42, secondo comma, Cost., condividendo l’esclusione del sindacato giudiziale sulla meritevolezza degli interessi svolto caso per caso, atteso che la funzione sociale ha connotati di doverosità che richiedono l’intermediazione legislativa. Si analizza criticamente, inoltre, il recente intervento legislativo che ha fatto seguito alla sentenza. In a landmark ruling, the Joint Divisions of the Italian Court of Cassation have decided that private ownership of real estate can be relinquished, despite there being no explicit legislation allowing for this. This article analyses the social function of property as set out in Article 42, paragraph 2, of the Italian Constitution, and argues that prohibiting renunciation requires legislative intervention as it obliges the owner to remain so. Finally, the article critically examines the recent legislation that permitted renunciation but provided for its nullity under entirely indeterminate and uncertain conditions.
La rinuncia alla proprietà immobiliare: un problema costituzionale (note a margine di Corte di cassazione, Sezioni Unite civili, sentenza 11 agosto 2025, n. 23093)
A. O. Cozzi
2026-01-01
Abstract
Il contributo analizza la sentenza della Corte di cassazione, Sezioni Unite civili, n. 23093 del 2025, che ha ritenuto ammissibile l’atto unilaterale di rinuncia alla proprietà immobiliare in assenza di una esplicita disposizione di legge che lo autorizzi o lo vieti. Il contributo si sofferma sul significato della clausola costituzionale della funzione sociale e ragiona della riserva di legge dell’art. 42, secondo comma, Cost., condividendo l’esclusione del sindacato giudiziale sulla meritevolezza degli interessi svolto caso per caso, atteso che la funzione sociale ha connotati di doverosità che richiedono l’intermediazione legislativa. Si analizza criticamente, inoltre, il recente intervento legislativo che ha fatto seguito alla sentenza. In a landmark ruling, the Joint Divisions of the Italian Court of Cassation have decided that private ownership of real estate can be relinquished, despite there being no explicit legislation allowing for this. This article analyses the social function of property as set out in Article 42, paragraph 2, of the Italian Constitution, and argues that prohibiting renunciation requires legislative intervention as it obliges the owner to remain so. Finally, the article critically examines the recent legislation that permitted renunciation but provided for its nullity under entirely indeterminate and uncertain conditions.| File | Dimensione | Formato | |
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