La nota commenta la pronuncia della Corte Suprema del Regno Unito (Fimbank Plc v. KCH Shipping Co Ltd, 13 novembre 2024), secondo cui il termine estintivo di cui all’art. 3.6 delle Regole dell’Aia-Visby si applica alle pretese risarcitorie conseguenti all’erronea riconsegna delle merci anche qualora questa avvenga successivamente alla scaricazione. Tale soluzione si fonda sul tenore letterale della norma, che richiama «ogni responsabilità» in relazione alle merci, sul suo contesto, incentrato sulla riconsegna e non sulla scaricazione, e sull’esigenza di certezza del diritto. Si rileva come il «periodo di responsabilità» del vettore non limiti l’operatività dell’intera disciplina, e come il testo del Protocollo di Visby, più ampio, confermi l’applicabilità del termine alla fattispecie.

Sull’applicabilità del time bar di cui all’art. 3.6 delle Regole dell’Aia-Visby all’ipotesi di erronea consegna delle merci avvenuta successivamente alla scaricazione.

Giandomenico Milillo
Primo
2026-01-01

Abstract

La nota commenta la pronuncia della Corte Suprema del Regno Unito (Fimbank Plc v. KCH Shipping Co Ltd, 13 novembre 2024), secondo cui il termine estintivo di cui all’art. 3.6 delle Regole dell’Aia-Visby si applica alle pretese risarcitorie conseguenti all’erronea riconsegna delle merci anche qualora questa avvenga successivamente alla scaricazione. Tale soluzione si fonda sul tenore letterale della norma, che richiama «ogni responsabilità» in relazione alle merci, sul suo contesto, incentrato sulla riconsegna e non sulla scaricazione, e sull’esigenza di certezza del diritto. Si rileva come il «periodo di responsabilità» del vettore non limiti l’operatività dell’intera disciplina, e come il testo del Protocollo di Visby, più ampio, confermi l’applicabilità del termine alla fattispecie.
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