Un problema fortemente avvertito nella pratica è quello della disciplina giuridica applicabile al trasporto multimodale in assenza di un regime normativo nazionale e/o internazionale ad esso specificatamente riferito. L’orientamento giurisprudenziale consolidato propende per il sistema unitario (uniform liability system), ovvero l’applicazione della stessa disciplina, dettata dall’art. 1680 codice civile, a tutte le singole tipologie di trasporto che compongono il multimodale. Una interessante pronuncia della Corte di cassazione, richiamando la figura del contratto misto, segna una decisa inversione di tendenza aderendo al sistema frazionato (network liability system) che prevede, per ciascuna tratta che compone il trasporto multimodale, l’applicazione della relativa disciplina. È molto importante rilevare che diverse convenzioni internazionali, come anche gli strumenti contrattuali adottati nella prassi internazionale, militano a favore del sistema network. Alla luce di un tanto viene quindi delineato il regime normativo del trasporto multimodale, sottotipo del contratto di trasporto. Le singole prestazioni di trasferimento, riferibili ai singoli mezzi di trasporto, sono le componenti dell’unitaria prestazione, che ne rappresentano la risultante. Ne consegue che il regime normativo del trasporto multimodale sarà quello nazionale o internazionale uniforme applicabile a ciascuna delle tratte che lo compongono. Tale sistema consente la sottoposizione delle singole tratte, alle convenzioni internazionali ed evita inoltre qualsiasi sfasatura fra il regime di responsabilità del vettore multimodale e quello del subvettore, entrambi retti dalla normativa propria della tratta di riferimento. In via residuale, nei casi in cui fosse difficoltoso stabilire in quale delle singole tratte si sia verificato l’evento dannoso, il regime applicabile potrebbe essere individuato con riferimento al quello che maggiormente si addice alla fattispecie ovvero quello con il quale essa presenta maggiori punti di contatto; tale regime normalmente è, ma non necessariamente, quello della tratta prevalente. Il trasporto multimodale può ricevere una specifica regolamentazione proprio nel codice della navigazione, regolamentazione che, seppur riferita direttamente al solo trasporto multimodale comprensivo di una tratta marittima, si applicherebbe per analogia a quello comprensivo di una tratta aerea e, in assenza di una norma dell’ordinamento generale, anche al trasporto multimodale strada-ferrovia in virtù dell’autonomia del diritto della navigazione.

Il trasporto multimodale: regime normativo e responsabilità del vettore

ANTONINI, Alfredo
2009-01-01

Abstract

Un problema fortemente avvertito nella pratica è quello della disciplina giuridica applicabile al trasporto multimodale in assenza di un regime normativo nazionale e/o internazionale ad esso specificatamente riferito. L’orientamento giurisprudenziale consolidato propende per il sistema unitario (uniform liability system), ovvero l’applicazione della stessa disciplina, dettata dall’art. 1680 codice civile, a tutte le singole tipologie di trasporto che compongono il multimodale. Una interessante pronuncia della Corte di cassazione, richiamando la figura del contratto misto, segna una decisa inversione di tendenza aderendo al sistema frazionato (network liability system) che prevede, per ciascuna tratta che compone il trasporto multimodale, l’applicazione della relativa disciplina. È molto importante rilevare che diverse convenzioni internazionali, come anche gli strumenti contrattuali adottati nella prassi internazionale, militano a favore del sistema network. Alla luce di un tanto viene quindi delineato il regime normativo del trasporto multimodale, sottotipo del contratto di trasporto. Le singole prestazioni di trasferimento, riferibili ai singoli mezzi di trasporto, sono le componenti dell’unitaria prestazione, che ne rappresentano la risultante. Ne consegue che il regime normativo del trasporto multimodale sarà quello nazionale o internazionale uniforme applicabile a ciascuna delle tratte che lo compongono. Tale sistema consente la sottoposizione delle singole tratte, alle convenzioni internazionali ed evita inoltre qualsiasi sfasatura fra il regime di responsabilità del vettore multimodale e quello del subvettore, entrambi retti dalla normativa propria della tratta di riferimento. In via residuale, nei casi in cui fosse difficoltoso stabilire in quale delle singole tratte si sia verificato l’evento dannoso, il regime applicabile potrebbe essere individuato con riferimento al quello che maggiormente si addice alla fattispecie ovvero quello con il quale essa presenta maggiori punti di contatto; tale regime normalmente è, ma non necessariamente, quello della tratta prevalente. Il trasporto multimodale può ricevere una specifica regolamentazione proprio nel codice della navigazione, regolamentazione che, seppur riferita direttamente al solo trasporto multimodale comprensivo di una tratta marittima, si applicherebbe per analogia a quello comprensivo di una tratta aerea e, in assenza di una norma dell’ordinamento generale, anche al trasporto multimodale strada-ferrovia in virtù dell’autonomia del diritto della navigazione.
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