Lo studio ha per oggetto un passo di Giuliano, D. 34.5.13(14).2, nel quale il giurista si occupa di una stipulazione penale in cui l'obbligo di pagare la pena pecuniaria è subordinato al verificarsi di una condizione sospensiva negativa formlata alternativamente ('Se non darai lo schiavo o il fondo, prometti che darai cento?'). Il giurista spiega che, in conformità alle regole della logica, questa condizione è avverata, e dunque la penale è dovuta, sia quando il promittente non abbia dato né lo schiavo né il fondo, sia quando il promittente abbia dato uno sola delle due cose. In altri termini, per evitare il pagamento della pena pecuniaria il promittente, nonostante la formulazione alternativa della condizione, deve dare sia lo schiavo che il fondo. Data l'ambiguità di una simile condizione, il giurista indica quindi ai privati il modo corretto di formulare la stipulazione penale per il caso in cui si voglia garantire l'adempimento di una sola fra più prestazioni alternativamente dedotte in obbligazione. Quello che potrebbe apparire come un mero esercizio logico, si rivela dunque come l'ammonimento di un giurista che, attento ai fenomeni e ai problemi della pratica, abbia voluto avvertire della possibilità che le parole usate in una stipulazione penale non corrispondano al risultato che i privati avevano di mira.

Si hominem aut fundum non dederis, centum dari spondes?

ZILIOTTO, Paola
2010-01-01

Abstract

Lo studio ha per oggetto un passo di Giuliano, D. 34.5.13(14).2, nel quale il giurista si occupa di una stipulazione penale in cui l'obbligo di pagare la pena pecuniaria è subordinato al verificarsi di una condizione sospensiva negativa formlata alternativamente ('Se non darai lo schiavo o il fondo, prometti che darai cento?'). Il giurista spiega che, in conformità alle regole della logica, questa condizione è avverata, e dunque la penale è dovuta, sia quando il promittente non abbia dato né lo schiavo né il fondo, sia quando il promittente abbia dato uno sola delle due cose. In altri termini, per evitare il pagamento della pena pecuniaria il promittente, nonostante la formulazione alternativa della condizione, deve dare sia lo schiavo che il fondo. Data l'ambiguità di una simile condizione, il giurista indica quindi ai privati il modo corretto di formulare la stipulazione penale per il caso in cui si voglia garantire l'adempimento di una sola fra più prestazioni alternativamente dedotte in obbligazione. Quello che potrebbe apparire come un mero esercizio logico, si rivela dunque come l'ammonimento di un giurista che, attento ai fenomeni e ai problemi della pratica, abbia voluto avvertire della possibilità che le parole usate in una stipulazione penale non corrispondano al risultato che i privati avevano di mira.
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