"Colui che sia in procinto di contendere (in tribunale) a proposito di un libero o di uno schiavo, in luogo di un processo non compia sequestro": così l'esordio - secondo l'interpretazione qui proposta - del Grande Codice di Gortina, la cui prima colonna (I 1-II 2, da considerarsi testo legislativo unitario) stabilisce una insanabile incompatibilità fra il ricorso all'autotutela (il sequestro) e la celebrazione del processo presieduto dal giudice, magistrato della polis, nelle dispute di status (libero o servile) o di proprietà (di uno schiavo). Tale incompatibilità - innanzitutto evidente nella suddivisone del testo in una prima parte dedicata alle conseguenze della trasgressione del divieto iniziale (I 1-14) e una seconda concernente la celebrazione processuale delle dispute, di status o proprietà (I 14-51) - viene affermata anche attraverso la diversa 'dimensione temporale' assegnata alle due procedure ('privata' e 'pubblica'): la contesa celebrata per via processuale troverà soluzione nel tempo limite di un anno (I 35-39, di cui è proposta una traduzione del tutto nuova) - la durata in carica della massima magistratura (il cosmo) e, di conseguenza, il tempo poleico per eccellenza; la pratica dell'autotutela (che, impedendo la risoluzione della contesa, la intrappola in un istante senza uscita che potrebbe durare in eterno) confina invece colui che vi ricorre al di fuori del medesimo tempo poleico, delle scadenze che esso impone e perciò stesso della fondamentale equità di trattamento che garantisce. In altre parole, al di fuori della comunità poleica: al pari di colui che, perso il processo, non ottempera agli obblighi che ne derivano, egli è infatti consegnato al sequestro, legittimo e 'pubblico', da parte del cosmo (I 51-II 2).

Tempo dell'agen, tempo della dika, tempo della polis. Sulla prima colonna del grande codice di Gortina (IC IV 72, I 1-II 2; XI 24-25)

ZUNINO, Maddalena Luisa
2010-01-01

Abstract

"Colui che sia in procinto di contendere (in tribunale) a proposito di un libero o di uno schiavo, in luogo di un processo non compia sequestro": così l'esordio - secondo l'interpretazione qui proposta - del Grande Codice di Gortina, la cui prima colonna (I 1-II 2, da considerarsi testo legislativo unitario) stabilisce una insanabile incompatibilità fra il ricorso all'autotutela (il sequestro) e la celebrazione del processo presieduto dal giudice, magistrato della polis, nelle dispute di status (libero o servile) o di proprietà (di uno schiavo). Tale incompatibilità - innanzitutto evidente nella suddivisone del testo in una prima parte dedicata alle conseguenze della trasgressione del divieto iniziale (I 1-14) e una seconda concernente la celebrazione processuale delle dispute, di status o proprietà (I 14-51) - viene affermata anche attraverso la diversa 'dimensione temporale' assegnata alle due procedure ('privata' e 'pubblica'): la contesa celebrata per via processuale troverà soluzione nel tempo limite di un anno (I 35-39, di cui è proposta una traduzione del tutto nuova) - la durata in carica della massima magistratura (il cosmo) e, di conseguenza, il tempo poleico per eccellenza; la pratica dell'autotutela (che, impedendo la risoluzione della contesa, la intrappola in un istante senza uscita che potrebbe durare in eterno) confina invece colui che vi ricorre al di fuori del medesimo tempo poleico, delle scadenze che esso impone e perciò stesso della fondamentale equità di trattamento che garantisce. In altre parole, al di fuori della comunità poleica: al pari di colui che, perso il processo, non ottempera agli obblighi che ne derivano, egli è infatti consegnato al sequestro, legittimo e 'pubblico', da parte del cosmo (I 51-II 2).
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