L’articolo illustra e commenta la nuova disciplina dei contratti di utilizzazione dell’aeromobile, attuata con il d.lgs. 15 marzo 2006 n.151, le cui disposizioni modificative, contrariamente a quanto auspicato, non hanno attinto dalle osservazioni formulate nella relazione da cui il presente scritto trae spunto, la quale a sua volta ha approfondito l’insieme delle critiche della più attenta dottrina. La finalità è porre l’accento, con sempre maggior veemenza, sull’astrattezza e la non rispondenza alla realtà di alcune concezioni normative, tra le quali spicca il noleggio, tipo legale meramente concettuale e privo di riscontro pratico tanto nella pratica dei traffici marittimi quanto nei traffici aerei, non a caso già da tempo considerato assorbito nel tipo legale del trasporto. La proposta di eliminazione, vigorosamente sostenuta fin dal corso dei lavori della commissione, è stata sacrificata sull’altare della tradizione, con la conseguenza che il nuovo testo soffre delle medesime aporie dell’originario. Aporie che, alla luce delle osservazioni svolte, tolgono ogni possibilità di giustificazione al legislatore il quale, seguendo il percorso già tracciato, ben avrebbe potuto cogliere l’occasione per attuare l’incisiva riforma tanto attesa. Lo scritto, ribadendo tutte le teorie formulate sull’argomento e fondate sull’ultrasessantennale elaborazione delle indicazioni offerte dalla prassi operativa mondiale, spiega perché la riforma avvenuta, per quantità e qualità, non può risultare soddisfacente.

I contratti di utilizzazione dell'aeromobile

ANTONINI, Alfredo
2006-01-01

Abstract

L’articolo illustra e commenta la nuova disciplina dei contratti di utilizzazione dell’aeromobile, attuata con il d.lgs. 15 marzo 2006 n.151, le cui disposizioni modificative, contrariamente a quanto auspicato, non hanno attinto dalle osservazioni formulate nella relazione da cui il presente scritto trae spunto, la quale a sua volta ha approfondito l’insieme delle critiche della più attenta dottrina. La finalità è porre l’accento, con sempre maggior veemenza, sull’astrattezza e la non rispondenza alla realtà di alcune concezioni normative, tra le quali spicca il noleggio, tipo legale meramente concettuale e privo di riscontro pratico tanto nella pratica dei traffici marittimi quanto nei traffici aerei, non a caso già da tempo considerato assorbito nel tipo legale del trasporto. La proposta di eliminazione, vigorosamente sostenuta fin dal corso dei lavori della commissione, è stata sacrificata sull’altare della tradizione, con la conseguenza che il nuovo testo soffre delle medesime aporie dell’originario. Aporie che, alla luce delle osservazioni svolte, tolgono ogni possibilità di giustificazione al legislatore il quale, seguendo il percorso già tracciato, ben avrebbe potuto cogliere l’occasione per attuare l’incisiva riforma tanto attesa. Lo scritto, ribadendo tutte le teorie formulate sull’argomento e fondate sull’ultrasessantennale elaborazione delle indicazioni offerte dalla prassi operativa mondiale, spiega perché la riforma avvenuta, per quantità e qualità, non può risultare soddisfacente.
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