Il contributo in esame concerne la controversa questione relativa al mancato pagamento del corrispettivo per la sosta di autoveicoli. Il problema – che nella pratica assume dimensioni notevoli – investe il concessionario del parcheggio, il quale abitualmente si espone a subire la perdita della tariffa senza disporre di strumenti idonei contro l'inadempiente. Infatti, l'importo della sanzione amministrativa è introitato nelle casse del comune, mentre il concessionario non recupera alcunché e può al massimo beneficiare di un effetto deterrente della sanzione. A tal proposito si osserva che gli strumenti comuni in tema di inadempimento non garantiscono adeguata tutela a causa della sproporzione tra gli ingenti costi delle azioni giudiziarie e il modico valore del credito. L’autore propone una soluzione innovativa, concernente la possibilità di far pagare all'utente inadempiente una penale a favore dell'ente concessionario, ossia un importo ulteriore rispetto a quello determinato dal codice della strada. Per accertare la liceità e la legittimità di una clausola penale nella concessione di servizi, si propone un ragionamento logico-giuridico. Innanzitutto il rapporto tra concessionario e utenti va qualificato come contratto atipico di parcheggio affine alla locazione, che si perfeziona tacitamente ex art. 1327 c.c. e dà diritto all’applicazione delle norme sull’inadempimento contrattuale in caso di mancato pagamento della tariffa. Attesi i costi di controllo gravanti sul concessionario, la determinazione del risarcimento nel solo importo evaso non è sufficiente a garantire la remuneratività del servizio: il concessionario può, dunque, prevedere tra le condizioni di contratto una penale per l'inadempimento. Acutamente si osserva che il concessionario – esercitando un'attività di impresa – assume la qualifica di "contraente forte" rispetto agli automobilisti "consumatori". Ne deriva l’applicazione del codice del consumo, che consente la previsione di una penale, purché sia resa nota all'utente e non determini un importo manifestamente eccessivo.

LA CLAUSOLA PENALE NEI PARCHEGGI IN CONCESSIONE

LOBIANCO, Rocco
2007-01-01

Abstract

Il contributo in esame concerne la controversa questione relativa al mancato pagamento del corrispettivo per la sosta di autoveicoli. Il problema – che nella pratica assume dimensioni notevoli – investe il concessionario del parcheggio, il quale abitualmente si espone a subire la perdita della tariffa senza disporre di strumenti idonei contro l'inadempiente. Infatti, l'importo della sanzione amministrativa è introitato nelle casse del comune, mentre il concessionario non recupera alcunché e può al massimo beneficiare di un effetto deterrente della sanzione. A tal proposito si osserva che gli strumenti comuni in tema di inadempimento non garantiscono adeguata tutela a causa della sproporzione tra gli ingenti costi delle azioni giudiziarie e il modico valore del credito. L’autore propone una soluzione innovativa, concernente la possibilità di far pagare all'utente inadempiente una penale a favore dell'ente concessionario, ossia un importo ulteriore rispetto a quello determinato dal codice della strada. Per accertare la liceità e la legittimità di una clausola penale nella concessione di servizi, si propone un ragionamento logico-giuridico. Innanzitutto il rapporto tra concessionario e utenti va qualificato come contratto atipico di parcheggio affine alla locazione, che si perfeziona tacitamente ex art. 1327 c.c. e dà diritto all’applicazione delle norme sull’inadempimento contrattuale in caso di mancato pagamento della tariffa. Attesi i costi di controllo gravanti sul concessionario, la determinazione del risarcimento nel solo importo evaso non è sufficiente a garantire la remuneratività del servizio: il concessionario può, dunque, prevedere tra le condizioni di contratto una penale per l'inadempimento. Acutamente si osserva che il concessionario – esercitando un'attività di impresa – assume la qualifica di "contraente forte" rispetto agli automobilisti "consumatori". Ne deriva l’applicazione del codice del consumo, che consente la previsione di una penale, purché sia resa nota all'utente e non determini un importo manifestamente eccessivo.
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