Rilevanti considerazioni di molteplice natura impongono una radicale rivisitazione del principio del concorso di responsabilità e di azioni ormai definitivamente acquisito nel nostro ordinamento. Si assiste infatti, per un verso, alla crescente valorizzazione dell’azione extracontrattuale rispetto a quella contrattuale, e, per l’altro verso, all’attenuazione dei tradizionali profili di differenza fra le due discipline. La riflessione deve muovere dal principio dell’onere probatorio, proprio nella materia contrattuale. È noto che il tradizionale favore per l’azione contrattuale, fondato sul favorevole onere della prova, viene meno ogni qualvolta l’azione extracontrattuale può basarsi, anziché sulla regola generale dell’art. 2043 c.c., su fattispecie speciale di responsabilità, in cui, per disposizione di legge, la colpa del responsabile è presunta, oppure è destitutiva di rilevanza. Anche agli effetti della prescrizione, il tradizionale favore per l’azione contrattuale è suscettibile di affievolirsi. Infatti ad esempio nel campo dei trasporti, settore in cui opera il concorso, il termine di prescrizione dell’azione contrattuale è più breve di quello dell’azione extracontrattuale. Ed infine, anche per l’aspetto del danno risarcibile, muovendo dalle considerazioni delle note sentenze “plurigemine”, è irrilevante, al fine della spettanza del danno non patrimoniale, il titolo contrattuale o extracontrattuale della responsabilità. Per quanto esposto, in conclusione, con riferimento alla tematica del concorso di responsabilità (concorso proprio), si afferma l’auspicio del riconoscimento di un regime unico dell’obbligazione risarcitoria. In tale prospettiva si rivela, ancora una volta, determinante l’esperienza maturata nel diritto dei trasporti. Nel regime fornito dalle convenzioni internazionali in materia di trasporto, infatti, il concorso di azioni non dà luogo ai problemi propri del nostro ordinamento, poiché, per espressa disposizione normativa, il diritto nei confronti del vettore è assoggettato alle regole dettate dalle convenzioni stesse, indipendentemente dal titolo contrattuale o extracontrattuale dell’azione esercitata. Esso quindi evidenzia un nuovo lineamento della responsabilità civile per il quale la tutela risarcitoria del danneggiato prescinde dal diritto fatto valere a dallo strumento processuale scelto.

Responsabilità contrattuale e responsabilità extracontrattuale: il diritto dei trasporti, banco di prova di una adeguata evoluzione del concorso

ANTONINI, Alfredo
2010-01-01

Abstract

Rilevanti considerazioni di molteplice natura impongono una radicale rivisitazione del principio del concorso di responsabilità e di azioni ormai definitivamente acquisito nel nostro ordinamento. Si assiste infatti, per un verso, alla crescente valorizzazione dell’azione extracontrattuale rispetto a quella contrattuale, e, per l’altro verso, all’attenuazione dei tradizionali profili di differenza fra le due discipline. La riflessione deve muovere dal principio dell’onere probatorio, proprio nella materia contrattuale. È noto che il tradizionale favore per l’azione contrattuale, fondato sul favorevole onere della prova, viene meno ogni qualvolta l’azione extracontrattuale può basarsi, anziché sulla regola generale dell’art. 2043 c.c., su fattispecie speciale di responsabilità, in cui, per disposizione di legge, la colpa del responsabile è presunta, oppure è destitutiva di rilevanza. Anche agli effetti della prescrizione, il tradizionale favore per l’azione contrattuale è suscettibile di affievolirsi. Infatti ad esempio nel campo dei trasporti, settore in cui opera il concorso, il termine di prescrizione dell’azione contrattuale è più breve di quello dell’azione extracontrattuale. Ed infine, anche per l’aspetto del danno risarcibile, muovendo dalle considerazioni delle note sentenze “plurigemine”, è irrilevante, al fine della spettanza del danno non patrimoniale, il titolo contrattuale o extracontrattuale della responsabilità. Per quanto esposto, in conclusione, con riferimento alla tematica del concorso di responsabilità (concorso proprio), si afferma l’auspicio del riconoscimento di un regime unico dell’obbligazione risarcitoria. In tale prospettiva si rivela, ancora una volta, determinante l’esperienza maturata nel diritto dei trasporti. Nel regime fornito dalle convenzioni internazionali in materia di trasporto, infatti, il concorso di azioni non dà luogo ai problemi propri del nostro ordinamento, poiché, per espressa disposizione normativa, il diritto nei confronti del vettore è assoggettato alle regole dettate dalle convenzioni stesse, indipendentemente dal titolo contrattuale o extracontrattuale dell’azione esercitata. Esso quindi evidenzia un nuovo lineamento della responsabilità civile per il quale la tutela risarcitoria del danneggiato prescinde dal diritto fatto valere a dallo strumento processuale scelto.
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2010 RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE E RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE IL DIRITTO DEI TRASPORTI, BANCO DI PROVA DI UNA ADEGUATA EVOLUZIONE .pdf

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