I Tribunali di Salerno, Palermo, Firenze, Genova e Roma, sezione distaccata di Ostia, vengono tutti investiti di un’analoga istanza: il locatore di un bene immobile destinato ad uso abitativo conviene in giudizio il conduttore per ottenere la convalida dello sfratto per morosità allo stesso intimato. Il convenuto tuttavia si oppone, assumendo di non essere inadempiente, a tal fine deducendo la tardiva registrazione del contratto di locazione, da egli stesso effettuata diversi mesi dopo la stipula. I Tribunali aditi, a seguito di apposita eccezione proposta dagli attori, sollevano dunque questione di legittimità costituzionale per contrasto con una serie di parametri costituzionali (artt. 3, 23, 41, 42, 55, 70, 76 e 97 Cost.). La Corte costituzionale, riuniti i giudizi, nella sentenza in commento risolve in senso affermativo la questione se debbano considerarsi viziate da incostituzionalità le norme dell’art. 3, commi 8 e 9, d. legis. 14.3.2011, n. 23, le quali prevedono una rideterminazione ex lege, estremamente penalizzante per il locatore, di elementi essenziali del contratto di locazione ad uso abitativo (canone e durata) nei casi di ritardata registrazione e di simulazione relativa oggettiva del medesimo. La Corte ha ritenuto, nello specifico, che la disciplina censurata eccedesse il contenuto della legge-delega, con conseguente violazione indiretta dell’art. 76 della Costituzione, mentre non ha affrontato le censure avanzate in riferimento agli ulteriori parametri costituzionali, reputandole assorbite. Il contributo offre un commento analitico a tale pronuncia, ponendo in risalto le sue implicazioni sistematiche.

Registrazione tardiva della locazione e sanzioni civili: interviene la Corte costituzionale

BUSET, GIACOMO
2014-01-01

Abstract

I Tribunali di Salerno, Palermo, Firenze, Genova e Roma, sezione distaccata di Ostia, vengono tutti investiti di un’analoga istanza: il locatore di un bene immobile destinato ad uso abitativo conviene in giudizio il conduttore per ottenere la convalida dello sfratto per morosità allo stesso intimato. Il convenuto tuttavia si oppone, assumendo di non essere inadempiente, a tal fine deducendo la tardiva registrazione del contratto di locazione, da egli stesso effettuata diversi mesi dopo la stipula. I Tribunali aditi, a seguito di apposita eccezione proposta dagli attori, sollevano dunque questione di legittimità costituzionale per contrasto con una serie di parametri costituzionali (artt. 3, 23, 41, 42, 55, 70, 76 e 97 Cost.). La Corte costituzionale, riuniti i giudizi, nella sentenza in commento risolve in senso affermativo la questione se debbano considerarsi viziate da incostituzionalità le norme dell’art. 3, commi 8 e 9, d. legis. 14.3.2011, n. 23, le quali prevedono una rideterminazione ex lege, estremamente penalizzante per il locatore, di elementi essenziali del contratto di locazione ad uso abitativo (canone e durata) nei casi di ritardata registrazione e di simulazione relativa oggettiva del medesimo. La Corte ha ritenuto, nello specifico, che la disciplina censurata eccedesse il contenuto della legge-delega, con conseguente violazione indiretta dell’art. 76 della Costituzione, mentre non ha affrontato le censure avanzate in riferimento agli ulteriori parametri costituzionali, reputandole assorbite. Il contributo offre un commento analitico a tale pronuncia, ponendo in risalto le sue implicazioni sistematiche.
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