La Corte di Cassazione, con la sentenza commentata, dapprima replica la consolidata massima per cui qualsiasi negozio giuridico, se utilizzato allo scopo di conseguire il risultato concreto sanzionato dall’art. 2744 cod. civ., può astrattamente configurare un patto commissorio vietato. Risolve quindi in senso affermativo la questione se anche una procura a vendere possa risultare idonea a violare il divieto, ritenendo ricorrere tale ipotesi nel caso in cui risulti accertata la sussistenza di un nesso teleologico tra la procura ed un mutuo (più in generale, un rapporto di debito-credito), il cui adempimento essa sia funzionalmente deputata a garantire. Statuisce infine che non può assumere importanza decisiva, ai suddetti fini, nemmeno il fatto che la proprietà dell’immobile sia poi stata materialmente trasferita ad un soggetto diverso dal creditore, almeno qualora quest’ultimo ed il creditore siano vincolati da uno stretto rapporto di parentela. Una tale circostanza, secondo il Collegio, renderebbe palese il fatto che l’intestazione al terzo sia stata posta in essere al precipuo fine di eludere la lettera dell’art. 2744 cod. civ., connotando l’operazione di un carattere fraudolento. Il contributo commenta criticamente la pronuncia, per un verso indagando l'estensione del divieto del patto commissorio alla luce della liceità del c.d. patto marciano e delle risultanze del sistema; per altro verso, cercando di suggerire una soluzione alternativa al problema esaminato dalla Corte.
Anche una procura a vendere può violare il divieto del patto commissorio?
BUSET, GIACOMO
2015-01-01
Abstract
La Corte di Cassazione, con la sentenza commentata, dapprima replica la consolidata massima per cui qualsiasi negozio giuridico, se utilizzato allo scopo di conseguire il risultato concreto sanzionato dall’art. 2744 cod. civ., può astrattamente configurare un patto commissorio vietato. Risolve quindi in senso affermativo la questione se anche una procura a vendere possa risultare idonea a violare il divieto, ritenendo ricorrere tale ipotesi nel caso in cui risulti accertata la sussistenza di un nesso teleologico tra la procura ed un mutuo (più in generale, un rapporto di debito-credito), il cui adempimento essa sia funzionalmente deputata a garantire. Statuisce infine che non può assumere importanza decisiva, ai suddetti fini, nemmeno il fatto che la proprietà dell’immobile sia poi stata materialmente trasferita ad un soggetto diverso dal creditore, almeno qualora quest’ultimo ed il creditore siano vincolati da uno stretto rapporto di parentela. Una tale circostanza, secondo il Collegio, renderebbe palese il fatto che l’intestazione al terzo sia stata posta in essere al precipuo fine di eludere la lettera dell’art. 2744 cod. civ., connotando l’operazione di un carattere fraudolento. Il contributo commenta criticamente la pronuncia, per un verso indagando l'estensione del divieto del patto commissorio alla luce della liceità del c.d. patto marciano e delle risultanze del sistema; per altro verso, cercando di suggerire una soluzione alternativa al problema esaminato dalla Corte.File | Dimensione | Formato | |
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