Il contributo si sofferma sul problema dell’interpretazione dell’art. 3, comma 1, Dir. n. 85/374/CEE, laddove, in punto di imputazione della responsabilità per danno da prodotto, equipara al produttore (effettivo) il c.d. produttore apparente. Approcciando criticamente una recente giurisprudenza della Corte UE, la quale riconduce a tale ultima figura il mero titolare di un segno distintivo apposto sul prodotto, l’autore prospetta una limitazione della equiparazione a quanti, apponendo il proprio segno distintivo sul prodotto, ne appaia altresì il fabbricante, secondo il canone dell’apparenza giuridica in senso proprio. Viene, inoltre, profilata, per il produttore apparente, una responsabilità appena sussidiaria, coerente con quella prevista dalla Direttiva per il fornitore.
Apparenza giuridica e responsabilità civile. Profili di disciplina del danno da prodotto
Giacomo Buset
Primo
2023-01-01
Abstract
Il contributo si sofferma sul problema dell’interpretazione dell’art. 3, comma 1, Dir. n. 85/374/CEE, laddove, in punto di imputazione della responsabilità per danno da prodotto, equipara al produttore (effettivo) il c.d. produttore apparente. Approcciando criticamente una recente giurisprudenza della Corte UE, la quale riconduce a tale ultima figura il mero titolare di un segno distintivo apposto sul prodotto, l’autore prospetta una limitazione della equiparazione a quanti, apponendo il proprio segno distintivo sul prodotto, ne appaia altresì il fabbricante, secondo il canone dell’apparenza giuridica in senso proprio. Viene, inoltre, profilata, per il produttore apparente, una responsabilità appena sussidiaria, coerente con quella prevista dalla Direttiva per il fornitore.File | Dimensione | Formato | |
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